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Con recentissima sentenza pubblicata il 9/7/2025, il Tribunale di Foggia, nella persona della Dr.ssa Filomena Mari, si è pronunciato nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accogliendo le difese assunte da questo Studio nell’interesse di una Società cessionaria del credito oggetto dell’ingiunzione di pagamento opposta.
In particolare, il magistrato, riguardo ai seguenti punti si è così pronunciato:
A) con riferimento alla presunta prescrizione del credito: “Giova osservare che con ordinanza n. 4232 del 10 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha chiarito che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo (Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798). Il mutuo è infatti un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l’inerente dovere costituiscono l’effetto del contratto e, al contempo, la causa di estinzione. La differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. (…) Il fatto che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima rata.”;
B) in merito alla pendenza della procedura fallimentare: il Tribunale ha stabilito che “Il fallimento non estingue automaticamente l'obbligazione del fideiussore, né impedisce al creditore di agire per il recupero del credito. Il creditore, in caso di fallimento, dovrà insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare del debitore principale, ma potrà comunque agire esecutivamente nei confronti del fideiussore, se munito di titolo esecutivo. Ciò posto, non vi è prova in atti che nella procedura fallimentare, in cui è incontestato che il creditore si è insinuato, il relativo credito sia stato soddisfatto. Non è provata, dunque, l’estinzione, anche parziale del credito.”;
C) riguardo alla prova del credito: il magistrato ha osservato che “il contratto di mutuo e di fideiussione allegato contiene pattuizioni relative all’ammontare della somma mutuata nonché al tasso di interessi applicati, al numero di rate e tanto deve ritenersi sufficiente a ritenere la sussistenza del credito.”.
Infine il Tribunale ha enunciato che: “Le contestazioni relative alle condizioni contrattuali del rapporto bancario di parte opponete che non ha negato di aver concluso, non possono essere esaminate, per l’estrema genericità dell’argomentazioni e per la completa omissione dell’implicazioni derivate dalle anomalie contestate anche sui dati contabili del rapporto.”, pertanto è seguito il rigetto dell’opposizione e, per l’effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna degli opponenti delle spese di lite.
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